PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al personale del comparto scuola cessato dal servizio nel corso dell'anno 1982, con diritto a pensione, competono per l'intero ammontare i miglioramenti economici definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 345.

Art. 2.

      1. Al personale del comparto scuola cessato dal servizio con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del contratto relativo al triennio 1985-1987, spettano i miglioramenti economici definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209.

Art. 3.

      1. I miglioramenti economici di cui agli articoli 1 e 2 si applicano alla tredicesima mensilità e alla indennità di buonuscita.