1. Al personale del comparto scuola cessato dal servizio nel corso dell'anno 1982, con diritto a pensione, competono per l'intero ammontare i miglioramenti economici definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 345.
1. Al personale del comparto scuola cessato dal servizio con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del contratto relativo al triennio 1985-1987, spettano i miglioramenti economici definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209.
1. I miglioramenti economici di cui agli articoli 1 e 2 si applicano alla tredicesima mensilità e alla indennità di buonuscita.